Art. 34, c. 1,2: I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Ferma restando ove previsto la pubblicazione nella G.U. tali atti sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni secondo criteri e modalità previste dall’art. 7 c.2 e 4 della legge 180/2011
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))