(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera
a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))
Adempimenti ai sensi dell’art. 9bis del d. lgs. 33/1993 s.m.i. :
Monitoraggio OO.PP.- BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) limitatamente alla parte dei lavori
Rif. : Art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012
Trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture | |
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