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Opere pubbliche

Art. 38 [1]:

Pubblicita’ dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano ((…)) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche’ le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, che ne curano altresi’ la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione)).

Obbligo di pubblicazione dei documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche, delle linee guida per la valutazione degli investimenti; delle relazioni annuali; e di ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, inclusi pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, procedure e criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture che ne cura la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

Adempimenti ai sensi dell’art. 9bis del d. lgs. 33/1993 s.m.i. :
Monitoraggio OO.PP.- BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) limitatamente alla parte dei lavori [2]