Art. 31 c.1 [1]: Le pubbliche amministrazioni pubblicano atti e rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Rilievi organi di controllo e revisione
Scheda Sintesi [4]
Controlli interni (in fase di predisposizione)