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Accesso generalizzato

Art. 5 d.lgs 33 [1] : L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione . La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente , non deve essere motivata , è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza . Entro 30 giorni la P.A. , procede alla pubblicazione nel sito , del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione , indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento , l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Il cittadino interessato ad esercitare il proprio diritto di accesso civivo può inviare una richiesta telematica registrandosi al seguente link (ISTANZE ON LINE) [2], una volta registrati si ha la possibilità di inviare direttamente on-line la richiesta o scaricando gli appositi moduli, inviarli ad uno degli indirizzi e-mail di seguito riportati:

Cos’è “Istanze On Line”

Il Decreto Legge n. 90/2014 ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere (entro febbraio 2015) e
implementare (entro il 16 agosto 2016) un piano per la completa digitalizzazione attraverso il quale:

  • consentire ai cittadini l’inoltro di istanze telematiche (on line) attraverso l’utilizzo di procedure guidate e accessibili;
  • completare la procedura in maniera telematica, dall’inoltro dell’istanza all’emissione e notifica del provvedimento;
  • fornire la possibilità al cittadino di tracciare in ogni momento lo stato di lavorazione della propria pratica, il responsabile  del procedimento, i tempi procedimentali entro cui ottenere risposta.

Queste disposizioni, insieme al C.A.D.( Dlgs 82/2005 artt. 7,63,65), alle Regole Tecniche sul documento informatico (DCPM  13 novembre 2014) e alla recente Riforma Madia (art 1, Legge 124/2015) hanno sancito la completa digitalizzazione  dell’ente pubblico, sia nei processi di back office che nella relazione con il cittadino.

I servizi qui di seguito attivati consentono il raggiungimento della massima efficienza nel “rapporto digitale” tra cittadini,  imprese e professionisti agevolando:

  • la gestione dell’istanza dei cittadini protocollandola contestualmente alla presentazione e fornendo al cittadino copia della ricevuta;
  • il monitoraggio dei tempi del procedimento, dovendosi questo concludere nei tempi massimi previsti in base alla tipologia di procedimento inoltrata salvo eventuali periodi di sospensione;
  • la gestione dei periodi di sospensione;
  • la verifica dello stato di avanzamento della pratica da parte del cittadino;
  • la gestione dell’esito e la messa a disposizione del cittadino di documentazione richiesta, salvo i casi in cui la stessa  debba essere pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente;
  • nel caso ci siano gli estremi di non accettazione gestire il procedimento di rigetto della pratica.